Spesometro 2017: aggiornate le FAQ dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle nuove faq sullo spesometro, il cui invio è previsto entro il 28 settembre. In particolare sono stati chiariti alcuni aspetti sulle agenzie di viaggio e turismo, sugli acquisti intracomunitari, sulle autofatture, sul campo codice fiscale nel caso di una controparte estera. Ecco di seguito alcuni chiarimenti:
AUTOFATTURE ART. 74ter comma 8 – l’art 74ter c.8 del DPR 633/72 prevede che, in caso di commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Questi documenti vengono annotati dall’agenzia viaggi organizzatrice sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall’agenzia viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell’imposta (che viene assolta dall’agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In particolare queste provvigioni saranno soggette ad Iva 22% nel caso di provvigioni su viaggi UE, saranno invece non imponibili art. 9 in caso di provvigioni su viaggi extra UE. Con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi ?
Le agenzie organizzatrici (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 – inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.
Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 – inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.
In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo “Codice Fiscale” dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.
Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>. Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto. Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo verrà inserito l’identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone. Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.
FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARI DALLA P.A. PER FINI ISTITUZIONALI – i dati relativi a operazioni d’acquisto intracomunitario effettuati da una Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’attività istituzionale devono essere inseriti nella “comunicazione dei dati fattura” oppure tale obbligo non sussiste in virtù della finalità istituzionale degli acquisti ?
Si ritiene che un ente pubblico che effettui acquisti intracomunitari nell’ambito della sua attività istituzionale e che non abbia ricevuto tale fattura elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio non sia obbligato ad inviare la comunicazione dei dati di tali fatture
Dati fattura emesse da operatori residenti in comuni della Repubblica italiana che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 633/72, non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d’Italia); in fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale ?
Nella generazione del file il sistema prevede l’inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini IVA con i seguenti elementi: “Codice identificativo della nazione” e “Codice identificativo fiscale”, il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita IVA.
Nel caso di operatori economici residenti in tali comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo “Codice identificativo della nazione” con il codice “OO” ed il “Codice identificativo fiscale” con il “codice fiscale del soggetto”.